
ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA
La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 introduce una novità interessante per il triennio 21-23: la cassa integrazione per le partite IVA iscritte alla Gestione Separata INPS.
Oltre ai lavoratori autonomi, possono beneficiarne anche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non ricadono in altri regimi pensionistici obbligatori gestiti da INPS, enti pubblici o privati.
La misura viene finanziata attraverso l’innalzamento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla gestione separata.
CASSA INTEGRAZIONE PER LE PARTITE IVA: COME FUNZIONA
l’ISCRO; acronimo di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, riguarda i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS che possiedono i seguenti requisiti:
- non godere di alcun trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
- non beneficiare del reddito di cittadinanza;
- dichiarare un reddito di lavoro autonomo, relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;
- aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145;
- essere in regola con i versamenti per la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- possedere una partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda.
La cassa integrazione per le partite IVA può essere richiesta una sola volta nell’arco del triennio 2021-2023.
Per ottenerla è necessario presentare in via telematica all’INPS la domanda con autocertificazione dei redditi richiesti. La richiesta può essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.
IMPORTO DELL’INDENNITÀ
L’indennità ISCRO è pari al 25% dell’ultimo reddito dichiarato all’Agenzia delle Entrate (il calcolo è effettuato su base semestrale).
Sono previste 6 mensilità erogate dall’INPS, con un importo compreso tra i 250 e gli 800 euro.
Questo range viene rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Si attende la pubblicazione di decreti ministeriali e dei provvedimenti INPS per l’avvio effettivo della misura.
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