
Default: dal 2021 criteri più rigidi per classificare i debitori
Con default si intende l’inadempienza di un’obbligazione verso una banca o un intermediario finanziario non bancario (per esempio: società di leasing, di factoring, erogatori di credito al consumo).
Dal 1 gennaio 2021 banche e intermediari applicheranno criteri più rigidi nel classificare i debitori in default.
I nuovi criteri trovano la loro genesi nell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013 sui requisiti di capitale delle banche, nel quale viene data una definizione di default.
Da questa definizione l’EBA (Autorità Bancaria Europea) ha stilato linee guida di applicazione, mentre la Commissione Europea ha adottato un Regolamento relativo alla soglia di rilevanza delle esposizioni in arretrato.
A partire da questi documenti, la Banca d’Italia ha diffuso 2 comunicazioni, una del 26.06.2019 (“Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio delle banche: modifiche relative alla qualità del credito“) e l’altra del 15.10.2020 (“Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate“), contenenti maggiori informazioni e indicazioni per le banche, applicabili anche agli intermediari finanziari non bancari.
QUANDO SI PARLA DI DEFAULT
Il default sia quando un debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione creditizia rilevante verso una banca o un intermediario.
Gli elementi fondamentali del default sono dunque due: i giorni di arretrato e la rilevanza.
Arretrato
I 90 giorni di arretrato vengono calcolati a partire dal giorno successivo alla data in cui non sono stati corrisposti gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni.
Rilevanza
La rilevanza viene individuata considerando due fattori, il limite assoluto e il limite relativo dell’esposizione. Varia a seconda che il soggetto in default sia persona fisica o PMI oppure impresa:
A) persona fisica o PMI (retail):
– limite assoluto pari a 100 Euro,
– limite relativo 1% (rapporto tra ammontare complessivo scaduto e importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie);
B) imprese:
– limite assoluto pari a 500 Euro,
– limite relativo 1% (rapporto tra ammontare complessivo scaduto e importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie).
ULTERIORI CARATTERISTICHE
SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI
Quando le soglie indicate qui sopra vengono superate e ulteriori valutazioni non evidenziano la probabilità che il soggetto saldi il proprio debito, scatta la segnalazione alla Centrale Rischi e il debitore viene inserito nella categoria dei cattivi pagatori.
ESTENSIONE DEL DEFAULT
Il default relativo a una esposizione si estende a tutte le esposizioni che il debitore ha nei confronti della stessa banca o dello stesso intermediario.
Un’eccezione sono le PMI con esposizioni complessive che non superano 1 milione di euro. In questo caso la banca o l’intermediario può decidere di applicare il default alla singola esposizione.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Il default viene applicato anche quando il debitore ha altre linee di credito non utilizzate che potrebbero compensare gli inadempimenti.
EFFETTO CONTAGIO
Le banche dovrebbero controllare i legami tra i propri clienti per individuare tempestivamente gli effetti negativi del default di un debitore sulla capacità di rimborso di un altro debitore connesso, con il rischio che anche questo diventi inadempiente.
USCIRE DAL DEFAULT
Il soggetto può uscire dallo stato di default se la sua situazione creditizia migliora in modo permanente. Per accertarsene è indispensabile che trascorrano almeno 3 mesi dal momento in cui il debitore non presenta più le caratteristiche dello stato di default.
[Fonte: https://www.ratioquotidiano.it/i-nuovi-criteri-per-classificare-i-debitori-in-default]
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