
Quotazione delle PMI: prorogato il credito di imposta per le spese in consulenze
L’articolo 36 del testo della legge di bilancio 2021 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito di imposta per le spese in consulenze che le PMI richiedono per la loro quotazione.
La legge stanzierebbe altri 30 milioni di euro, cifra già disposta per il 2020 e che probabilmente sarà riconfermata nel 2022.
L’agevolazione è stata introdotta con la legge di bilancio del 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205 ) e ricade su piccole e medie aziende interessate alla procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro EU o dello spazio economico europeo.
QUOTAZIONE DELLE PMI E CREDITO DI IMPOSTA: COSTI AMMISSIBILI
Come indicato nell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi possono usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.
Sono ammissibili i costi relativi alle attività:
- finalizzate ad avviare e sostenere la procedute di quotazione. Per esempio: implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza nella redazione del piano industriale, supporto;
- durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità e alla permanenza sul mercato;
- al fine di collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- per la revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche, e preparazione di un report;
- per l’assistenza nella redazione del documento di ammissione, del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche (come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014);
- legate a questioni legali, fiscali e contrattualistiche in relazione alla procedura di quotazione. Per esempio: definizione dell’offerta, disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, due diligence legale o fiscale e aspetti legati al governo dell’impresa;
- di comunicazione per offrire la massima visibilità alla PMI e divulgare l’investment case (interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria).
Per rientrare nel credito d’imposta previsto per la quotazione delle PMI, tali attività devono essere prestate da consulenti esterni come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa. Sono escluse le spese per consulenze da parte di soggetti giuridici collegati all’azienda (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003).
L’ammissibilità delle spese deve risultare da una specifica attestazione che può essere prodotta anche da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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