
Vendite a distanza, nuove regole IVA per gli e-commerce
Lo scorso 26 febbraio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di Dlgs per il recepimento delle direttive UE sugli obblighi IVA relativi alle vendite a distanza e all’e-commerce.
Le direttive in qUEstione sono la 2017/2455/UE e la 2019/1995/UE, le cui regole entreranno in vigore dal 1 luglio 2021. Nel dettaglio trattano:
– le vendite intracomunitarie di beni e le modalità di assolvimento dell’IVA a distanza mediante “sportello unico” (OSS);
– le vendite a distanza mediate da interfacce elettroniche (marketplace).
VENDITE A DISTANZA: UNICA SOGLIA IVA PER TUTTI I PAESI
Al momento, l’IVA sulle cessioni di beni verso Stati UE a soggetti privi di partita IVA o a privati (B2C) è ancora applicata considerando il soggetto che si occupa del trasporto del bene:
– se il trasporto è a cura dell’acquirente prIVAto, l’IVA è dovuta nello Stato di partenza;
– se è a cura del fornitore, l’IVA è dovuta nello Stato del destinatario.
Il fornitore deve dunque avere un partita IVA nello Stato del destinatario per assolvere agli obblighi fiscali. Questo obbligo però non sussiste se gli introiti non superano una certa cifra che varia da paese a paese.
La prima novità a partire da luglio sarà l’introduzione di una soglia unica per tutti i paesi europei, pari a 10.000€.
Al di sopra di questa cifra l’IVA ricade sempre sul fornitore.
ESTENSIONE DEL MOSS
Un’altra novità riguarda il regime MOSS (Mini One Stop Shop), o mini sportello unico, che diventerà OSS (One Stop Shop).
Come già detto, l’applicazione dell’IVA a destinazione richiede al fornitore di “esistere” nel paese del suo cliente.
Per facilitare gli adempimenti, il regime del mini sportello unico viene ampliato.
I fornitori potranno raggruppare i pagamenti dell’IVA dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’azienda, presentando un’unica dichiarazione trimestrale delle operazioni effettuate.
Il termine per il pagamento dell’IVA e per la presentazione della dichiarazione non sarà più il giorno 20 del mese, ma l’ultimo giorno del mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.
Ad oggi lo sportello tratta solo l’imposta sulle operazioni TBE (ex art. 7-octies, dpr 633/72), ma dal 1 luglio 2021 potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza all’interno dell’UE e per le prestazioni di servizi «B2C» soggette al pagamento dell’IVA nel paese membro in cui si trova il consumatore anziché il fornitore.
E-COMMERCE MARKETPLACE
Ultima novità riguarda i marketplace.
Le aziende che gestiscono le piattaforme su cui avvengono le transazioni di e-commerce diventeranno responsabili dell’assolvimento IVA.
Ciò riguarda le vendite a distanza:
– di beni all’interno dell’UE effettuate da fornitori in Paesi extracomunitari;
– di beni importati (extra-UE) con valore intrinseco inferiore a 150 euro.
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